Codice della Navigazione – Libro Secondo

Del contratto di arruolamento

Art. 323 – Visita medica

L’arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell’equipaggio, deve, nei casi e con le modalità prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l’idoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.

Art. 324 – Capacità dei minori di anni diciotto

  1. Il minore di anni diciotto, iscritto nelle matricole della gente di mare può, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.
  2. La revoca del consenso alla iscrizione nelle matricole, da parte dell’esercente la patria potestà o la tutela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di contratti di arruolamento, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati, nè della capacità di prestare, fino al compimento del viaggio in corso, il proprio lavoro in esecuzione del contratto.

Art. 325 – Vari tipi di contratto di arruolamento

  1. Il contratto di arruolamento può essere stipulato:
  2. a) per un dato viaggio o per più viaggi;
  3. b) a tempo determinato;
  4. c) a tempo indeterminato.
  5. La retribuzione spettante all’arruolamento può essere stabilita:
  6. a) in una somma fissa per l’intera durata del viaggio;
  7. b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo;
  8. c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito;
  9. d) parte in forma di somma fissa periodica [lett. b] e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti [lett. c].
  10. Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all’eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.
  11. La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 326 – Durata del contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi

  1. Il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato.
  2. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell’uno e dell’altro tipo, l’arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.
  3. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.

Art. 327 – Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso armatore

  1. Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata.
  2. Tuttavia l’arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all’armatore o su più di esse successivamente.

Art. 328 – Forma del contratto

  1. Salvo quanto è disposto nei successivi articoli, il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico ricevuto, nella Repubblica, dall’autorità marittima, e, all’estero, dall’autorità consolare.
  2. Il contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere dalle autorità predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.
  3. Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l’adempimento di tale formalità si deve far constare nel contratto stesso.

Art. 329 – Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare

Se l’arruolamento ha luogo all’estero, in località che non è sede di autorità consolare, il contratto deve, a pena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.

Art. 330 – Deroga alle disposizioni precedenti

  1. Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate può essere fatto verbalmente.
  2. Le norme per l’annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite dal regolamento.

Art. 331 – Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore

  1. L’armatore può procedere all’arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all’autorità consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati nell’articolo seguente.
  2. La detta autorità trasmette telegraficamente, a spese dell’armatore, gli estremi della dichiarazione all’autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco.
  3. Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all’autorità del porto d’imbarco, si perfeziona il contratto di arruolamento.

Art. 332 – Contenuto del contratto

  1. Il contratto di arruolamento deve enunciare:

1) il nome o il numero della nave sulla quale l’arruolato deve prestare servizio o la clausola prevista nel secondo comma dell’articolo 327;

2) il nome, il luogo e la data di nascita dell’arruolato, il domicilio, l’ufficio di iscrizione e il numero di matricola;

3) la qualifica e le mansioni dell’arruolato;

4) il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l’arruolato deve assumere servizio, se l’arruolamento è a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se l’arruolamento è a tempo determinato; la decorrenza del contratto, se l’arruolamento è a tempo indeterminato;

5) la forma e la misura della retribuzione;

6) il luogo e la data della conclusione del contratto;

7) l’indicazione del contratto collettivo, qualora esista.

  1. Se dal contratto ovvero dall’annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l’arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.

Art. 333 – Albo a bordo per l’affissione delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento

Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all’equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all’arruolamento, i contratti collettivi di arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui venga prescritta l’affissione dall’autorità.

Art. 334 – Servizio a bordo

  1. I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati.
  2. Tuttavia il comandante, nell’interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell’equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purchè non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
  3. I componenti dell’equipaggio che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni.

Art. 335 – Caricazione abusiva di merci

  1. Il comandante e gli altri componenti dell’equipaggio non possono caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell’armatore o di un suo rappresentante.
  2. L’arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.

Art. 336 – Trattamento dell’arruolato malato o ferito

  1. L’arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a percepire la retribuzione ed ha diritto all’assistenza sanitaria a spese della nave.
  2. Se l’arruolato si è intenzionalmente procurato la malattia o la lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione, l’armatore è egualmente tenuto a provvedere

all’assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall’arruolato.

  1. Nel caso previsto nel comma precedente, il componente dell’equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale è inabile al servizio.
  2. Se l’arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di salute o se, per altra ragione, è sbarcato prima che si sia verificata la guarigione, si applica il disposto degli articoli 356, 365.

Art. 337 – Partecipazione dell’arruolato alle indennità dovute all’armatore

Se la retribuzione è determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, in caso di perdita del nolo o di detti proventi o prodotti, per la quale sia corrisposta all’armatore una somma a titolo di indennità di assicurazione o di risarcimento di danni, l’arruolato ha diritto ad una parte di detta somma, nella proporzione stabilita dal contratto.

Art. 338 – Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio

  1. Se la retribuzione è determinata a viaggio, essa è proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l’ulteriore durata è dovuta a causa non imputabile all’armatore, l’aumento proporzionale è ridotto a un terzo.
  2. La retribuzione non è soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio più breve di quello previsto nel contratto.

Art. 339 – Indennità per riduzione delle razioni dei viveri

Se la riduzione delle razioni dei viveri prevista nell’articolo 301, è dovuta a causa non imputabile all’armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell’equipaggio l’equivalente in denaro. Se la riduzione è determinata da causa a lui imputabile, l’armatore è tenuto anche al risarcimento dei danni.

Art. 340 – Cessazione del contratto a viaggio per compimento del viaggio

Il contratto di arruolamento stipulato per uno o più viaggi cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell’ultimo dei viaggi previsti nel contratto.

Art. 341 – Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine

  1. Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso.
  2. Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
  3. Se il porto di ultima destinazione è fuori della Repubblica e la nave deve intraprendere un altro viaggio direttamente per un porto della Repubblica, l’arruolato è tenuto a continuare a prestare la sua opera sulla nave, ma, decorso il periodo

determinato dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un aumento di retribuzione nella misura stabilita dalle norme predette, o in mancanza dagli usi, fino a che sia sbarcato nel porto di arruolamento.

  1. Se la nave intraprende un altro viaggio per un porto fuori della Repubblica o non direttamente per un porto della Repubblica e l’arruolato consente a restare a bordo, l’arruolamento continua alle condizioni stabilite dal contratto, ma l’arruolato ha diritto ad un aumento della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del comma precedente.

Art. 342 – Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti

Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà dell’armatore o dell’arruolato, purchè ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.

Art. 343 – Casi di risoluzione di diritto del contratto

Il contratto di arruolamento si risolve di diritto:

1) in caso di perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonchè in caso di preda;

2) in caso di perdita della nazionalità della nave;

3) in caso di vendita giudiziale della nave;

4) in caso di morte dell’arruolato;

5) quando l’arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;

6) quando l’arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per servizio della nave;

7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell’arruolato;

8) in caso di revoca da parte dell’esercente la patria potestà o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto;

9) quando l’arruolato deve essere sbarcato per ordine dell’autorità;

10) quando l’arruolato, fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.

Art. 344 – Presunzione di perdita della nave

Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita, il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell’arruolato e degli altri eventi diritto.

Art. 345 – Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’armatore

L’armatore ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all’arruolato.

Art. 346 – Sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento

  1. L’autorità marittima o quella consolare, su domanda dell’arruolato, può ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l’assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto.
  2. In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa dell’armatore.

Art. 347 – Cambiamento dell’armatore

Salvo il caso previsto nell’articolo 343, n. 2, in caso di cambiamento dell’armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti dell’equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzione del contratto all’arrivo della nave in un portonazionale.

Art. 348 – Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto

  1. Nei casi previsti negli articoli 340 a 343, n. 8; 345, 347, il contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo che siano compiute le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale l’arruolato deve essere sbarcato.
  2. Nel caso previsto nell’articolo 343, n. 3, il contratto di arruolamento si risolve dalla data dell’ordinanza con la quale, a norma dell’articolo 655, è disposta la vendita all’incanto; ovvero in casi di esecuzione all’estero dalla data del provvedimento con il quale è disposta la vendita della nave.
  3. Nel caso previsto nell’articolo 344, il contratto si considera risolto nel giorno in cui la nave si presume perita.

Art. 349 – Retribuzioni spettanti all’arruolato in caso di risoluzione del contratto

  1. In ogni caso di risoluzione del contratto;

1) se la retribuzione è stabilita a tempo, questa è dovuta all’arruolato fino al giorno della risoluzione;

2) se la retribuzione è stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo, è dovuta all’arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione del contratto.

  1. Se la retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause previste nell’articolo 343, numeri 2, 3, 4, 5 e 6, nonchè negli articoli 345, 346, è dovuta l’intera quota spettante all’arruolato in base al contratto.

Art. 350 – Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del contratto

  1. I componenti dell’equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento, finchè siano interamente soddisfatti delle somme loro dovute in dipendenza del contratto stesso.
  2. In questo caso deve inoltre essere corrisposta agli arruolati, per tutto il tempo durante il quale restano a bordo, la retribuzione stabilita dal contratto.
  3. Il comandante può ottenere dall’autorità marittima o consolare l’autorizzazione allo sbarco dell’arruolato, pagando a questo la somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un deposito cauzionale presso l’autorità stessa, nella misura e con le modalità da questa determinate.

Art. 351 – Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato

  1. In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà dell’armatore, è dovuta all’arruolato una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.
  2. Ai fini dell’applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermità per i quali l’arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell’articolo 356.

Art. 352 – Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato

In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, è dovuta all’arruolamento un’indennità nella misura stabilita dall’articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all’arruolato stesso.

Art. 353 – Indennità in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la innavigabilità assoluta della nave

  1. Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. 1 dell’articolo 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative.
  2. In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà degli arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, spetta agli arruolati stessi un’indennità corrispondente al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti.

Art. 354 – Indennità nel caso di perdita presunta

  1. Se il contratto di arruolamento è considerato risolto ai sensi dell’articolo 344, è dovuta:

1) nel caso di retribuzione a tempo, un’indennità pari alla metà della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni caso a non meno di due mensilità;

2) nel caso di retribuzione a viaggio, un’indennità pari alla differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di risoluzione del contratto e la metà dell’intera retribuzione, se la nave si presume perita nell’andata, e l’intera retribuzione, se la nave si presume perita nel ritorno.

  1. L’indennità è attribuita alle persone che hanno diritto alle prestazioni in caso di morte dell’assicurato, in base alle disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
  2. In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente, l’indennità è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 355 – Indennità in caso di morte dell’arruolato

  1. In caso di risoluzione del contratto per morte dell’arruolato, se l’arruolato è morto per la salvezza della nave, è dovuta in ogni caso, indipendentemente dall’indennità prevista nell’articolo 352, una indennità pari all’intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, alla data della morte.
  2. Si applicano, per l’attribuzione dell’indennità, il secondo e il terzo comma dell’articolo precedente.

Art. 356 – Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto all’arruolato ammalato o ferito

  1. Fuori dei casi nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria l’assicurazione dell’equipaggio contro le malattie quando il contratto è risolto, perchè l’arruolato, a causa di malattia o di lesioni, ha dovuto essere sbarcato o non ha potuto riprendere il proprio posto a bordo dopo lo sbarco in un porto di approdo, l’armatore, sempre che non ricorra uno dei casi previsti nel secondo comma dell’art. 336, è tenuto a provvedere a proprie spese alla cura dell’arruolato, e a corrispondergli una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione, per tutto il tempo della cura, ma non oltre quattro mesi dalla data della risoluzione del contratto.
  2. Se la malattia o le lesioni dipendono da causa di servizio, il limite di tempo stabilito nel comma precedente è elevato a sei mesi.
  3. Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche alle malattie, che si manifestano nei ventotto giorni successivi alla cessazione o alla risoluzione del contratto, quando dipendono da causa di servizio.

Art. 357 – Indennità in caso di cattura dell’arruolato

In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura dell’arruolato, indipendentemente dall’indennità prevista nell’articolo 352, è dovuta in ogni caso una indennità pari all’intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, successivamente alla data della cattura.

Art. 358 – Indennità in caso di risoluzione del contratto per volontà dell’armatore

  1. Se l’armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell’art. 345, è dovuta all’arruolato, oltre alla indennità prevista nell’articolo 352, un’altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma dell’articolo 342.
  2. Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell’articolo 342, è dovuta un’indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti.
  3. Se l’armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto a tempo determinato, prima della scadenza, ai sensi dell’articolo 345, l’arruolato ha diritto;

1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto di arruolamento, prima della partenza, ad una indennità pari a quarantacinque giorni di retribuzione, ovvero pari all’intera retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per il quale il contratto è stato stipulato è inferiore a quarantacinque giorni;

2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una indennità pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto.

Art. 359 – Casi di esclusione del diritto a indennità

  1. Le indennità stabilite dall’articolo precedente non sono dovute, se la risoluzione del contratto avviene;

1) per colpa dell’arruolato;

2) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave, o altra causa non imputabile all’armatore che renda impossibile l’inizio o la prosecuzione del viaggio;

3) a causa di disarmo per mancanza di traffico, per un periodo non inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni.

  1. Qualora per l’interdizione del commercio con il luogo di destinazione o per l’arresto della nave sia attribuita una indennità all’armatore, gli arruolati hanno diritto alle indennità previste nell’articolo precedente, ma l’ammontare delle indennità corrisposte all’intero equipaggio non può superare il terzo dell’indennità conseguita dall’armatore.

Art. 360 – Indennità in caso di perdita della nazionalità della nave o di sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento

Nei casi previsti negli articoli 343, n. 2 e 346, oltre all’indennità stabilita nell’articolo 352, l’arruolato ha diritto anche alla indennità stabilita nell’articolo 358, salvo, quando si tratta dell’applicazione dell’articolo 346, il risarcimento dei danni derivati all’arruolato dal fatto del comandante o dalla risoluzione del contratto.

Art. 361 – Determinazione delle indennità previste dagli articoli prcedenti

  1. Quando, a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
  2. Se la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l’indennità è determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all’arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.
  3. A partire dal 1 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell’indennità di contingenza e/o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31

gennaio 1977.

Art. 362 – Decorrenza delle indennità previste negli articoli precedenti

  1. Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all’arruolato il diritto ad una indennità giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l’arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso è stato effettuato.
  2. Quando la risoluzione del contratto è determinata da una delle cause indicate nell’articolo 343, n. 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all’arruolato è regolato dall’articolo 356, l’indennità di cui

all’articolo 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto.

Art. 363 – Obbligo del rimpatrio dell’arruolato

  1. Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento l’armatore è tenuto a provvedere al rimpatrio dell’arruolato.
  2. Se la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa dell’arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel secondo comma dell’articolo 336, l’armatore ha diritto ad essere rimborsato dall’arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio.
  3. Qualora l’armatore non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura dell’autorità marittima o consolare. L’autorità marittima emette ingiunzione a carico dell’armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.

Art. 364 – Contenuto dell’obbligo di rimpatrio

  1. L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato comprende le spese necessarie per il viaggio, l’alloggio e il mantenimento, fino all’arrivo a destinazione, nonchè, durante l’eventuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all’ammissione a libera pratica.
  2. Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell’articolo precedente, l’armatore è tenuto a corrispondere all’arruolato, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell’articolo 361.
  3. In caso di naufragio, l’armatore è altresì tenuto a fornire ai componenti dell’equipaggio gli indumenti necessari.

Art. 365 – Rimpatrio dell’arruolato ammalato o ferito

  1. Se l’arruolato è sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui non è diversamente disposto da leggi speciali, il comandante deve depositare presso l’autorità marittima o consolare l’indennità spettante all’arruolato ai sensi del secondo comma dell’articolo precedente, nonchè la somma necessaria per la cura e il rimpatrio.
  2. All’estero, dove non sia autorità consolare, il comandante deve provvedere al ricovero dell’arruolato in luogo di cura, depositando presso l’ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente.
  3. Se il rimpatrio deve avvenire prima che l’arruolato sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura l’arruolato medesimo; quando il viaggio deve compiersi per mare, esso è effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario.

Art. 366 – Luogo di rimpatrio

  1. Il rimpatrio dell’arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento.
  2. Tuttavia, se l’arruolato ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra località da lui indicata.

Art. 367 – Rimpatrio a mezzo di imbarco

  1. L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest’ultimo caso sono a carico dell’armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.
  2. Se la retribuzione percepita dall’arruolato a bordo della nave, sulla quale è imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell’articolo 364, l’armatore è tenuto a corrispondergli la differenza.

Art. 368 – Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane

Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali, purchè gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che battono la loro bandiera.

Art. 369 – Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti dell’arruolato verso l’armatore

  1. Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l’armatore, dipendenti dal servizio della nave.
  2. La quota della retribuzione corrisponde al vitto e le somme dovute dall’armatore per il rimpatrio dell’arruolato, o per spese di cura, nonchè quelle dovute dall’istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.
  3. L’arruolato può chiedere all’armatore, all’atto dell’imbarco, che una parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia.
  4. Se l’armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza è risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, dall’autorità marittima o consolare del luogo dove si trova la nave.

Art. 370 – Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti

Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro nè a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo:

1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo;

2) gli strumenti e gli atrli oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all’esercizio della professione.

Art. 371 – Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave

I diritti spettanti agli eredi presunti dell’arruolato e agli altri aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione della nave dal registro d’iscrizione.

Art. 372 – Effetti della chiamata o del richiamo alle armi

Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell’arruolato sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all’arruolato sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli usi.

Art. 373 – Prescrizione

  1. I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. In caso di più contatti a tempo determinato o a viaggio, che ai sensi dell’articolo 326 siano regolati dalle norme sul contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione dell’ultimo contratto.
  2. La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell’arruolato ed altri aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d’iscrizione.

Art. 374 – Derogabilità delle norme

  1. Le disposizioni degli articoli 323, 324; 328 e 334; 336 primo e secondo comma; 346, 347; 363 a 371, non possono essere derogate nè dalle norme corporative, né dal contratto individuale di arruolamento.
  2. Le disposizioni degli articoli 326; 336 terzo comma; 337 a 345; 348 a 362 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dal contratto individuale se non a favore dell’arruolato.
  3. Tuttavia, neppure con le norme corporative si può aumentare il termine previsto dal primo e dal secondo comma dell’art. 326, nè si può diminuire il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo.

Art. 375 – Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna

  1. Al contratto di lavoro del personale navigante addetto alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli 323, 328, 330, 331, 333, 343 n. 5, 369 terzo comma.
  2. La prestazione del servizio, agli effetti del terzo comma dell’articolo 326, è considerata ininterrotta quando tra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai trenta giorni.
  3. Il contratto deve, a pena di nullità, esser fatto per iscritto, fatta eccezione per le navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.
  4. La risoluzione del contratto in caso di cambiamento dell’armatore, a norma dell’articolo 347, può esser chiesta all’arrivo nel porto di assunzione, o comunque al termine di trenta giorni.
  5. La retribuzione, gli altri diritti e le indennità previste negli articoli 336 a 339; 349 a 368 sono regolati dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.
  6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche al contratto di lavoro del personale dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in quanto non sia diversamente stabilito da leggi e regolamenti speciali.

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