Codice della Navigazione – Libro Primo

Del regime amministrativo delle navi

Art. 136 – Navi e galleggianti

  1. Per nave s’intende qualsiasi costruzioni destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo.
  2. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.
  3. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.

Art. 137 – Ammissione delle navi alla navigazione

  1. Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice.
  2. Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di nazionalità.
  3. Agli effetti dell’iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede l’ufficio d’iscrizione.

Art. 138 – Stazzatura nella Repubblica

  1. Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la stazzatura delle navi marittime è eseguita nella Repubblica dal Registro italiano navale, quale delegato del ministero dei trasporti e della navigazione, a mezzo di ingegneri navali o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento.
  2. Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali è obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l’ispettorato compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali.
  3. La stazzatura è eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.
  4. Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza è depositato presso l’ufficio del porto d’iscrizione della nave.

Art. 139 – Stazzatura all’estero

  1. Il ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare la stazzatura all’estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o più viaggi fra porti stranieri prima di approdare nella Repubblica.
  2. La stazzatura all’estero può, previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione, essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via definitiva in un porto della Repubblica, entro il termine stabilito dal regolamento.

Art. 140 – Nome delle navi maggiori

  1. Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.
  2. Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola della Repubblica.
  3. L’imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all’approvazione del ministro dei trasporti e della navigazione.
  4. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell’imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

Art. 141 – Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti

  1. Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.
  2. Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome.
  3. Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell’imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

Art. 142 – Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo

Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l’indicazione del luogo dell’ufficio di iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 143 – Nazionalità dei proprietari di navi italiane

  1. Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l’iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:
  2. a) a cittadini italiani;
  3. b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;
  4. c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall’amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l’iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all’estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria.
  5. Agli effetti della lettera c) del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l’amministratore delegato, nonchè la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite all’estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani.
  6. Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Art. 144 – Stranieri e società equiparati

Per motivi di interesse nazionale il ministro dei trasporti e della navigazione può, con decreto emanato di concerto col ministro per il tesoro e con quello per l’industria, il commercio e l’artigianato, equiparare ai cittadini e alle società di cui al precedente articolo, stranieri domiciliati o residenti nella Repubblica da oltre cinque anni e società costituite nella Repubblica, che non abbiano i requisiti di cui all’articolo precedente, nonché società costituite all’estero, le quali abbiano nella Repubblica la sede dell’amministrazione ovvero l’oggetto principale dell’impresa.

Art. 145 – Navi iscritte in registri stranieri

  1. Non possono ottenere l’iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino già iscritte in un registro straniero.
  2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l’iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.
  3. Per l’istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l’attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all’art. 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 146 – Iscrizione delle navi e dei galleggianti

  1. Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal ministro dei trasporti e della navigazione.
  2. Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
  3. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.

Art. 147 – Designazione di rappresentante

  1. Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l’ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente presso il quale, nei confronti dell’autorità marittima, si intende domiciliato.
  2. Nello stesso caso, l’autorità marittima e quella preposta all’esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di galleggiante.

Art. 148 – Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione in acque straniere

Le navi e i galleggianti armati all’estero e destinati permanentemente alla navigazione in acque straniere sono iscritti nelle matricole o nei registri tenuti dall’autorità consolare.

Art. 149 – Abilitazione delle navi alla navigazione

  1. Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall’atto di nazionalità e dalla licenza.
  2. A tale effetto l’atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza di una licenza provvisoria.

Art. 150 – Atto di nazionalità

  1. L’atto di nazionalità è rilasciato in nome del Presidente della Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata, e nel caso di cui all’articolo 148, dal console che ne ha ricevuto l’iscrizione.
  2. L’atto di nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l’ufficio di immatricolazione.

Art. 151 – Rinnovazione dell’atto di nazionalità

L’atto di nazionalità deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.

Art. 152 – Rilascio del passavanti provvisorio

  1. Il passavanti provvisorio è rilasciato, in caso di urgenza, alle navi di nuova costruzione che siano immatricolate nella Repubblica o all’estero e, anche prima della immatricolazione, alle navi provenienti da bandiera estera, che rispondano ai requisiti di nazionalità richiesti per l’iscrizione nelle matricole. Il passavanti è rilasciato inoltre alle navi il cui atto di nazionalità sia andato smarrito o distrutto.
  2. Il passavanti è rilasciato nella Repubblica dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all’estero dagli uffici consolari.
  3. Le autorità predette fissano la durata della validità del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell’atto di nazionalità. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno.

Art. 153 – Licenza delle navi minori e dei galleggianti

  1. La licenza è rilasciata dall’autorità che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante.
  2. La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l’ufficio d’iscrizione, nonchè, nel caso previsto nell’articolo 141, il nome.
  3. Nei casi previsti nel primo comma dell’articolo precedente alle navi minori è rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 154 – Rinnovazione della licenza

In caso di mutamento del proprietario, nonchè di cambiamento del numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto nell’art. 141.

Art. 155 – Uso della bandiera

Le navi abilitate alla navigazione a norma dell’articolo 149 inalberano la bandiera italiana.

Art. 156 – Autorizzazione alla dismissione della bandiera in caso di alienazione

  1. Il proprietario che intende alienare la nave a straniero deve farne dichiarazione all’ufficio d’iscrizione della nave, se la nave si trova nella Repubblica o all’autorità consolare, se la nave si trova all’estero.
  2. L’autorità che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunzi legali, invitando gli interessati a far valere, entro sessanta giorni, i loro diritti, e promuove l’autorizzazione a dismettere la bandiera da parte del ministro dei trasporti e della navigazione.
  3. L’autorizzazione è data a giudizio discrezionale del ministro dei trasporti e della navigazione. Tuttavia, se entro il termine di cui al comma precedente sono promosse opposizioni, o se risulta l’esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave l’autorizzazione può essere data al proprietario solamente dopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze, disposte dall’autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell’equipaggio e per le somme dovute all’amministrazione, e dall’autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per salvaguardia degli interessi dei creditori.
  4. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il ministro può concedere l’autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente alla assenza o all’avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell’amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell’ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.
  5. Con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma.
  6. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, con sospensione dell’abilitazione alla navigazione di cui all’articolo 149.

L’ufficio di iscrizione provvede all’annotazione dell’autorizzazione nel registro di iscrizione della nave e sull’atto di nazionalità.

  1. L’autorità che consegna il documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo.

Art. 157 – Autorizzazione alla dismissione della bandiera nei casi di successione, di aggiudicazione o di perdita di nazionalità del proprietario

  1. Quando una nave nazionale pervenga ad uno straniero per successione a causa di morte, l’erede o il legatario, entro sessanta gionri dall’accettazione dell’eredità, o dall’acquisto del legato, deve farne denuncia all’ufficio d’iscrizione della nave o, all’estero, all’autorità consolare.
  2. L’autorità che riceve la denuncia o che, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza di uno dei fatti indicati nel primo comma, procede all’affissione negli uffici di porto e alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti, e promuove l’autorizzazione a dismettere la bandiera.
  3. Il ministro dei trasporti e della navigazione provvede a norma del terzo comma dell’articolo precedente.
  4. Se l’autorizzazione è negata, l’ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave. Se l’autorizzazione è data, l’autorità che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo.
  5. Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione della nave a straniero, e nel caso che il proprietario della nave perda la cittadinanza italiana. Il termine per la denuncia decorre rispettivamente dal giorno dell’aggiudicazione e dal giorno della perdita della cittadinanza italiana.

Art. 158 – Proprietà di stranieri per quota dai dodici ai diciotto carati

  1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell’articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.
  2. La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui l’eccedenza si è verificata.
  3. Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l’ufficio d’iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l’eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all’eccedenza.

Art. 159 – Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati

  1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone, enti o società, che non si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 143, venga a superare i diciotto carati, l’ufficio d’iscrizione della nave procede all’affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuove l’autorizzazione a dismettere la bandiera.
  2. Il ministro dei trasporti e della navigazione provvede a norma del terzo comma dell’articolo 157.
  3. Se l’autorizzazione è data, l’autorità che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l’autorizzazione è negata, l’ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati, o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l’eccedenza, a norma dell’articolo 158, terzo comma.

Art. 160 – Demolizione volontaria della nave

  1. Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione, se la nave si trova nella Repubblica, o all’autorità consolare, se si trova all’estero, consegnando i documenti di bordo.

L’autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell’articolo 156.

  1. Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l’esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l’autorizzazione può essere data solamente dopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall’autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell’equipaggio e per le somme dovute all’amministrazione, e dall’autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.
  2. Tuttavia la demolizione può essere senz’altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall’ispettorato compartimentale e all’estero dall’autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell’articolo 156.
  3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

Art. 161 – Riparazione o demolizione per ordine dell’autorità o d’ufficio

  1. Quando, a giudizio del Registro italiano navale o dell’ispettorato compartimentale, ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei porti, della commissione prevista dal regolamento, la nave non sia più adatta all’uso cui è destinata, l’ufficio d’iscrizione della nave fissa al proprietario un termine per l’esecuzione dei lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso previsto dalla legge.
  2. Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, ciò sia ritenuto opportuno, l’autorità ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla.
  3. Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l’autorità predetta fa eseguire la demolizione d’ufficio a spese del proprietario stesso.

Art. 162 – Perdita presunta

Trascorsi quattro mesi dal giorno dell’ultima notizia se si tratta di nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si presume perita nel giorno successivo a quello in cui risale l’ultima notizia.

Art. 163 – Cancellazione della nave dal registro d’iscrizione

  1. La nave è cancellata dal registro d’iscrizione quando:
  2. a) è perita o si presume perita;
  3. b) è stata demolita;
  4. c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità;
  5. d) è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.
  6. La nave maggiore è cancellata dalla matricola, anche quando ne è stata effettuata l’iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore è cancellata dal registro, quando è stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime.
  7. All’atto della cancellazione l’autorità ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia già provveduto a norma degli articoli precedenti.

Art. 164 – Condizioni di navigabilità

  1. La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata, atta all’impiego al quale è destinata.
  2. Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:
  3. a) struttura degli scafi e sistemazione interna;
  4. b) galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico;
  5. c) organi di propulsione e di governo;
  6. d) condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi degli equipaggi.
  7. Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonchè quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi.
  8. Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri, nonchè quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresì disciplinati i servizi di bordo.
  9. L’esistenza dei requisiti e delle dotazioni è fatta constare con i documenti previsti dalle norme predette.

Art. 165 – Visite ed ispezioni

  1. Sull’osservanza delle prescrizioni indicate nell’articolo precedente vigilano nella Repubblica le autorità marittime e quelle preposte all’esercizio della navigazione interna, e all’estero le autorità consolari. Dette autorità provvedono che siano eseguite, a spese dell’armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte, nonché ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano opportuno o quando si siano verificate avarie, le quali possano menomare la navigabilità della nave o il

funzionamento dei suoi organi.

  1. Le autorità marittime e quelle consolari devono inoltre disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle associazioni sindacali interessate. Possono altresì disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da almeno un terzo dell’equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei richiedenti.

Art. 166 – Attribuzioni del Registro e dell’ispettorato compartimentale per l’accertamento della navigabilità

  1. Alle visite ed ispezioni per l’accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilità, di cui alle lettere a), b), c) dell’articolo 164, nonchè all’assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.
  2. L’ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione.

Art. 167 – Classificazione delle navi

  1. Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale, secondo le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.
  2. Tali leggi e regolamenti determinano altresì le categorie di navi per le quali la classificazione è obbligatoria.

Art. 168 – Efficacia probatoria dei certificati

I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro o dall’ispettorato compartimentale fanno fede sino a prova contraria.

Art. 169 – Carte, libri e altri documenti

  1. Le carte di bordo sono, per le navi maggiori l’atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza.
  2. Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:
  3. a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilità; i certificati di bordo libero e di galleggiabilità; i certificati di visita;
  4. b) i documenti doganali e sanitari;
  5. c) il giornale nautico;
  6. d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.
  7. Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.

Art. 170 – Contenuto del ruolo di equipaggio

Il ruolo di equipaggio deve contenere:

  1.  il nome della nave;
  2.  il nome dell’armatore;
  3.  l’indicazione del rappresentante dell’armatore nominato ai sensi dell’articolo 267;
  4.  l’indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;
  5.  l’elenco delle persone dell’equipaggio con l’indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonchè del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;
  6.  la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.

Art. 171 – Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio

  1. Sul ruolo di equipaggio si annotano:
  • 1) i contratti di assicurazione della nave;
  • 2) le visite del Registro navale italiano per l’accertamento della navigabilità;
  • 3) il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;
  • 4) i dati relativi all’arrivo e alla partenza della nave;
  • 5) i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;
  • 6) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.
  1. Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell’esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.

Art. 172 – Annotazioni sulla licenza

  1. Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 dell’articolo 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella licenza.
  2. Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di cui all’articolo 171. Le annotazioni di cui ai numeri 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.
  3. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento.

Art. 172 bis – Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco

  1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell’ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l’autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
  2. L’autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa anche:
  3. a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell’articolo 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;
  4. b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura.
  5. L’armatore deve comunque comunicare giornalmente all’autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell’equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
  6. Copia della nota, vistata dall’autorità marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati.
  7. L’armatore può essere autorizzato dall’istituto assicuratore a tenere un’unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi.

Art. 173 – Giornale nautico

Il giornale nautico è diviso nei libri seguenti:

  1. a) inventario di bordo;
  2. b) giornale generale e di contabilità;
  3. c) giornale di navigazione;
  4. d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.

Art. 174 – Contenuto del giornale nautico

  1. Nell’inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.
  2. Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l’equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti, nonchè gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell’esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal

regolamento.

  1. Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.
  2. Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l’indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.
  3. Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.

Art. 175 – Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico

  1. Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina.
  2. Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale radiotelegrafico.

Art. 176 – Libri di bordo delle navi minori

  1. Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell’inventario di bordo.
  2. Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell’inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 177 – Norme per la tenuta dei libri di bordo

Le norme per la vidimazione e la tenuta dei libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 178 – Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave

Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all’esercizio della nave fanno prova anche a favore dell’armatore, quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l’armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.


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